Art. 4.
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione sociale).

      1. La retribuzione sociale è corrisposta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) compimento della maggiore età;

          b) iscrizione ai centri provinciali per l'impiego, con dichiarazione del proprio stato di inoccupazione o di disoccupazione;

          c) residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno ventiquattro mesi per i cittadini stranieri.

      2. Il diritto alla retribuzione sociale è esteso anche a coloro che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1:

          a) sono titolari di un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo pieno e

 

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indeterminato e percepiscono un reddito lordo annuo non superiore 8.500 euro;

          b) per effetto dell'astensione, anche facoltativa, dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, percepiscono un reddito lordo annuo non superiore a 8.500 euro, indipendentemente dal contratto di lavoro di cui sono titolari.